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Decreto Ristori Quater

Il D.L. 157/2020 è in vigore dal 30.11.2020.


Proroga versamento 2° acconto imposte sui redditi e Irap

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della 2^ o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap in scadenza il 30.11.2020 è prorogato al 10.12.2020.Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 98 D.L. 104/2020 e all'art. 6 D.L. 149/2020, che disciplinano la proroga del termine di versamento della 2^ o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 30.11.2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della 2^ o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, è prorogato al 30.04.2021.

Le disposizioni del precedente punto si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), come individuate alla data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della Salute, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) come individuate alla medesima data del 26.11.2020 con le ordinanze del Ministro della salute.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.04.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.In caso di errata applicazione delle disposizioni che esonerano dal versamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto Irap 2020, nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final, l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30.04.2021, senza applicazioni di sanzioni nè interessi.    


Sospensione versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre     

Proroga presentazione dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap.Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap, in scadenza il 30.11.2020, è prorogato al 10.12.2020.        


Proroga termini definizioni agevolate      

Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, comprese quelle a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea (artt. 3 e 5 D.L. 119/2018), della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione-bis ex art. 16-bis D.L. 34/2019) e dei carichi affidati ai sensi della rottamazione-ter (art. 1, cc. 190 e 193 L. 145/2018), non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1.03.2021 (anziché 10.12.2020).     


Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco 
      
Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco (di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) e b) R.D. 773/1931) e del canone concessorio del 5° bimestre 2020 è versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18.12.2020.La restante quota, pari all'80%, può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

La prima rata è versata entro il 22.01.2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30.06.2021.      


Estensione beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto    

Le disposizioni relative al nuovo contributo a fondo perduto, da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui all'art. 1 D.L. 137/2020, si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al D.L. 157/2020 (agenti, procacciatori e mediatori di particolari settori).      


Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

A seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.Non può, in nessun caso, essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata dalle pubbliche amministrazioni prima di effettuare il pagamento di importi superiori a 5.000 euro (art. 48-bis Dpr 602/1973), in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

Il pagamento della 1ª rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le nuove disposizioni si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data del 30.11.2020.Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020 e fino al 31.12.2021, in deroga a quanto disposto dall'art. 19, c. 1, ultimo periodo Dpr 602/1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione della rateizzazione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di nuova rateazione, a seguito del pagamento delle rate scadute della precedente rateazione concessa, gli effetti di decadenza automatica dal beneficio (art. 19, c. 3, lett. a), b) e c) Dpr 602/1973), si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, cc. 1 e 2-bis D.L. 18/2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati (ai sensi dell'art. 19 Dpr 602/1973), presentando la richiesta di rateazione entro il 31.12.2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del punto precedente.
Le nuove dilazioni dei debiti per i quali, alla data del 1.12.2019, non si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate (di cui agli artt. 3 e 5 D.L. 119/2018, all’art. 16-bis D.L. 34/2019 e all’art. 1, cc. 190-193 L. 145/2018) concesse ai sensi dell’art. 68, c. 3-bis D.L. 18/2020, possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate dei carichi di cui all'art. 6 D.L. 193/2016 e all'art. 1, cc. da 4 a 10-quater D.L. 148/2017, in deroga alle previsioni in essi contenute.              


Soggetti esenti dal versamento Imu

Le disposizioni che prevedono l’esenzione dal versamento dell’Imu di cui all'art. 177, c. 1, lett. b) D.L. 34/2020 (1ª rata per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo etc.), all'art. 78, c. 1, lett. b), d) ed e) D.L. 104/2020 (2° rata per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi ecc., immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli e immobili destinati a discoteche etc.), all'art. 9, c. 1 D.L. 137/2020 (2° rata per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del relativo decreto) e all'art. 5, c. 1 D.L. 149/2020 (2ª rata per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al relativo decreto), si applicano ai soggetti passivi Imu, come individuati dall’art. 1, c. 743 L. 160/2019, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.        


Indennità lavoratori stagionali turismo, stabilimenti termali, spettacolo e incaricati alle vendite   

Ai soggetti già beneficiari della nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo di cui all'art. 15, c. 1 D.L. 137/2020 è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data del 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data del 30.11.2020, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data del 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data del 30.11.2020.
 

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data del 30.11.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data del 30.11.2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e la data del 30.11.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30.11.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.03.2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data del 30.11.2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 

I soggetti del punto precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
b) titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
a) Titolarità, nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 30.11.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
b) Titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lett. a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
c) assenza di titolarità, alla data del 30.11.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 30.11.2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 alla data del 30.11.2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.    

Il requisito dell’assenza di un rapporto di lavoro dipendente previsto per l’indennità ai lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 38, c. 2 D.L. 18/2020), richiesto anche per l’indennità riconosciuta ai medesimi lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 84, c. 10 D.L. 34/2020 e art. 9, c. 4 D.L. 104/2020), si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Le indennità non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità è presentata all'Inps entro il 15.12.2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo previsto.

L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo di cui all'art. 9 D.L. 104/2020 possono essere richieste, a pena di decadenza, entro il 15.12.2020.        


Indennità lavoratori sportivi    

Per il mese di dicembre 2020 è erogata, dalla società Sport e Salute S.p.A., un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli art. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. 34/2020, dal D.L. 104/2020 e dal presente D.L. 157/2020.Si considerano reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l'indennità, i redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 53 Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate, entro il 7.12.2020 e tramite la relativa piattaforma informatica, alla società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 96 D.L. 18/2020, ovvero di cui all'art. 98 D.L. 34/2020, ovvero di cui all'art. 12 D.L. 104/2020, ovvero di cui all'art. 17 D.L. 137/2020, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di dicembre 2020.Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30.11.2020 e non rinnovati.       


Sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione

Non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap i contributi percepiti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione ai sensi degli artt. 72, c. 1, lett. d) e 89 D.L. 18/2020, degli artt. 182, cc. 1, e 183, c. 2 D.L. 34/2020, nonché dell'art. 91, c. 3 D.L. 104/2020.

Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi citati, i documenti unici di regolarità contributiva (Durc), in corso di validità alla data del 29.10.2020, conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30.10.2020 e il 31.01.2021.    


Misure in materia di integrazione salariale      

I trattamenti di integrazione salariale, di cui all'art. 1 D.L. 104/2020, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9.11.2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.


Registro aiuti di Stato

In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, nel periodo compreso tra il 1.01.2020 e il 31.12.2022 l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.


Azione di responsabilità nell’arbitrato europeo

Le modifiche apportate all'art. 29, c. 7, 2° periodo D.L. 78/2010, di fatto, estendono anche alla nuova procedura di arbitrato europeo (introdotta con la Direttiva (Ue) 2017/1852 e recepita con il D.Lgs. 49/2020) la possibilità di esperire l'azione di responsabilità per danno erariale alla Corte dei conti, nel caso in cui ci sia un comportamento doloso da parte di uno o più funzionari della Pubblica Amministrazione coinvolti nella medesima procedura di arbitrato fiscale.


Interessi sulle imposte su procedure amichevoli Convenzioni contro doppie imposizioni  

Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.


Fondo per la filiera della ristorazione      

Le risorse destinate al Fondo per la filiera della ristorazione (art. 58 D.L. 104/2020) relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15.12.2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020, nonché al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure stabilite nei punti seguenti e al D.M. politiche agricole 27.10.2020.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto alle imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonché con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.


Fondo perequativo   

Per l'anno 2021 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia con una dotazione di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi del D.L. 18/2020, del D.L. 23/2020, del D.L. 34/2020, del D.L. 104/2020, del D.L. 129/2020, del D.L. 137/2020, del D.L. 149/2020 e del D.L. 154/2020, nonché del presente D.L. 157/2020, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato.Per tali soggetti può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscale e contributivi sulla base dei parametri individuati dal DPCM.

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