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CIRCOLARE 06 AGOSTO 2018

 

 

MODIFICHE IBAN CASSA RISPARMIO FRIULI VENEZIA GIULIA

Si chiede ai clienti per il quale procediamo all’invio telematico dei modelli F24 di comunicarci, qualora il proprio conto di appoggio sia tenuto presso la Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia, entro e non oltre il 10.08.2018 le nuove coordinate bancarie ed il codice IBAN aggiornate in vista del prossimo invio telematico del 20.08.2018.

Infatti, a seguito della fusione con Intesa San Paolo, i dati bancari sono variati.

 

 

 

 

SCHEDA CARBURANTE E PAGAMENTI TRACCIABILI

 

Le recenti modifiche normative hanno rinviato al 01 gennaio 2019 l’ingresso della fatturazione elettronica per la cessione di carburanti per autotrazione. Sicché gli acquisti di carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione possono continuare ad essere documentati, anche da luglio 2018, mediante la scheda carburante, la cui tenuta risulta tuttavia facoltativa.

 

Infatti, non essendo stata corrispondentemente differita la decorrenza della normativa, che subordinano la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva all’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contantel’utilizzo della scheda carburante, pur essendo ancora ammesso, non è più necessario, non consentendo di dedurre la spesa e detrarre l’Iva se i rifornimenti di carburanti non avvengono mediante mezzi di pagamento tracciabili.

 

In pratica, l’esonero dalla tenuta della scheda carburante, già previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, D.P.R. 444/1997 a favore degli operatori che acquistano carburanti per autotrazione esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria) continua ad essere valido anche da luglio 2018. A differenza, però, della disciplina previgente, per dedurre la spesa e detrarre l’Iva è ora indispensabile effettuare i rifornimenti con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, non essendo più sufficiente la scheda carburante

 

 

 

ESONERO DA SPLIT PAYMENT PER I PROFESSIONISTI

 

Ripristino dell’esonero dallo split-payment per i compensi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Alla luce di quanto era stato chiarito dalla prassi precedente, la scissione dei pagamenti non sarebbe più applicabile ai compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’acconto (es. compensi corrisposti a soggetti residenti per prestazioni di lavoro autonomo) da cessionari o committente destinatari della citata disciplina (es. pubbliche amministrazioni, fondazioni e società partecipate dalla P.A., società quotate, ecc.). Il ritorno del predetto esonero permetterebbe ai soggetti passivi che subiscono già la ritenuta fiscale sul compenso, quindi, di evitare l’ulteriore “aggravio finanziario” derivante dalla mancata riscossione dell’IVA sull’operazione addebitata in rivalsa al cessionario o committente.

 

 

 

 

PAGAMENTO RETRIBUZIONI

 

Come già anticipato ad inizio anno, si ricorda che, con decorrenza dal 01 luglio 2018 sussiste il divieto di corrispondere retribuzioni e/o compensi (o loro anticipi) in contanti ai dipendenti/lavoratori/collaboratori; pena l’applicazione di una sanzione da €1.000,00 a €5.000,00.

 

Ne consegue che, dal 01 luglio 2018, i datori di lavoro o committenti, devono corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

 

  • bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento.

 

 

 

RINNOVO RICHESTA ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

 

Si ricorda che le richieste di assegno per il nucleo familiare hanno validità dal 01 luglio di ogni anno e scadono automaticamente il 30 giugno dell’anno successivo. I dipendenti interessati dovranno, pertanto, presentare una nuova domanda (modulo ANF/DIP), debitamente compilata e corredata di:

 

  • stato di famiglia o relativa autocertificazione;
  • eventuale autorizzazione INPS (modulo ANF43) qualora necessaria (es: celibi/nubili).

 

 

 

 

DECRETO DIGNITA’ NOVITA IN MERITO DI CONTRATTI A TERMINE

 

Il D.L. 87 del 10 luglio 2018, c.d. Decreto Dignità, in materia di contratti a termine è entrato in vigore il 14 luglio 2018 ed ha previsto pervasive disposizioni in merito ai contratti di lavoro a tempo determinato ed ai rinnovi degli stessi. Il testo della norma prevede che:

 

  • la durata dei contratti a tempo determinato passa da 36 a 24 mesi. Il primo contratto a termine potrà avere una durata massima di 12 mesi e potrà essere stipulato senza causale. Se il contratto viene stipulato per un termine superiore ai 12 mesi, ma non oltre i 24 mesi, deve essere indicata sin da subito la causale;
  • in caso di stipula di un contratto a termine successivo al primo contratto a termine (definito dalla norma “rinnovo”) si devono specificare l’esigenza in base alle quali è stipulato;
  • per ogni singolo contratto a termine rinnovato si applica un incremento del costo contributivo pari allo 0,5% da sommarsi al contributo pari all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato;
  • il numero di proroghe diminuisce da 5 a 4 fermo nel limite della durata massima di 24 mesi, dalla quinta proroga il contratto si trasforma a tempo indeterminato;
  • il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni (in precedenza il limite era di 120 giorni).

 

 

 

 

RISTRUTTURAZIONI, PER IL 50% DA SETTEMBRE NECESSARIA LA COMUNICAZIONE ALL’ENEA

 

Si parte a settembre con la comunicazione all’Enea sui lavori ordinari di ristrutturazione. Lo ha spiegato la “task force” dell’Enea per le detrazioni fiscali illustrando la normativa prevista dalla scorsa legge di bilancio 2018. La manovra, infatti, nel ritoccare come ogni anno le detrazioni per i lavori in casa, aveva infatti disposto l’estensione generalizzata dell’obbligo di comunicazione all’Enea degli interventi effettuati, analogamente a quanto aveva già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

 

Dall’enea spiegano che l’infrastruttura necessaria a sostenere il nuovo adempimento è quasi pronta. Il portale che servirà ad inviare le comunicazioni e, infatti, praticamente ultimato ed in fase di prova. La sperimentazione sarà completata fra gli ultimi giorni di luglio ed agosto perché, dicono dall’Agenzia per l’efficienza energetica, il sito dedicato alla trasmissione dei dati degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali del 50% sarà on-line a settembre.

 

Non si tratta di una scadenza solo formale. L’adempimento in questione, infatti, è in vigore dal primo gennaio 2018. Finora, però, è stato impossibile inviare le comunicazioni, perché mancavano le istruzioni operative. L’attivazione del portale chiuderà, costringendo chi ha effettuato lavori in corso d’anno a correre ai ripari. Ancora dall’Enea, infatti, spigano che per gli interventi già ultimati il termine dei 90 giorni decorrerà dalla data di messa online. Ci saranno, cioè, tre mesi di tempo per fare la comunicazione, arrivando grossomodo a dicembre.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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