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CIRCOLARE 06 APRILE 2018

 

LE RISPOSTE DEL MEF A RIGUARDO DEL CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

  

Il 15 marzo scorso sono state pubblicate sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze le risposte ai principali quesiti posti nel corso del Webinar del 22 febbraio 2018. In particolare, per quanto riguarda il credito d’imposta per la formazione 4.0 di cui all’articolo 1, comma 4654, L. 205/2017, in attesa del decreto attuativo che dovrebbe essere emanato a breve (come si desume da una specifica risposta fornita), il Dipartimento delle finanze ha fatto chiarezza su alcuni aspetti dubbi.

 

Ricordiamo innanzitutto che la misura agevolativa per il 2018 consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione, pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente (fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro) per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie di cui al piano nazionale Industria 4.0, quali: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine;integrazione digitale dei processi aziendali.

 

Le attività formative dovranno essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e dovranno riguardare i seguenti ambiti: vendita e marketing, informatica e tecniche, tecnologie di produzione. Per ognuna di queste 3 categorie, nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018 vengono elencati i settori nei quali svolgere la formazione.

  

Tornando alle risposte fornite, al quesito se detto credito sia condizionato alla circostanza che l’impresa fruisca anche delle agevolazioni per gli investimenti in determinati beni strumentali materiali e immateriali, il MEF ha replicato specificando che il credito d’imposta formazione, pur ricollegandosi agli obiettivi del “Piano Nazionale Impresa 4.0”, è comunque indipendente dalla circostanza che l’impresa fruisca anche del super e dell’iper-ammortamento.

  

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo è stato precisato che il credito d’imposta per la formazione è rivolto a tutte le imprese, e quindi si applica anche alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e alle imprese artigiane.

  

È stato inoltre precisato che la misura agevolativa, avendo natura di incentivo automatico, non richiede un’istanza di accesso all’incentivo. Pur tuttavia, eventuali adempimenti propedeutici alla fruizione del credito d’imposta potranno essere previsti dal suddetto decreto di attuazione.

 

 

 

BONUS STRUMENTI MUSICALI

  

Con il provvedimento n. 60401/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per gli acquisti effettuati nel 2018 di strumenti musicali nuovi, il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2017-2018 o 2018-2019, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore al 65% del prezzo, per un massimo di 2.500 euro.

  

In estrema sintesi, oggetto dell’agevolazione è l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso principale cui è iscritto lo studente, o di uno strumento considerato “affine” o “complementare” in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio. Lo studente richiede quindi al proprio istituto, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”; il predetto certificato, che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo e indica lo strumento agevolabile, è predisposto dall’istituto in duplice esemplare di cui uno conservato dall’emittente e uno rilasciato allo studente il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell’acquisto dello strumento.

  

Ai rivenditori o ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziate di 10 milioni di euro, assegnate in ordine cronologico.

  

Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati: il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’IVA. I rivenditori o produttori degli strumenti musicali effettuano tali comunicazioni a decorrere dal 26 marzo 2018, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.

  

Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo di 10 milioni di euro, della correttezza dei dati e della verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente. La ricevuta indicherà inoltre l’ammontare del credito spettante, tenuto conto anche del contributo concesso allo studente nel 2016 e/o nel 2017.

  

La ricevuta riporterà, quindi, l’importo del contributo pari al 65% del prezzo di vendita nell’ammontare massimo di 2.500 euro, qualora lo studente non abbia già fruito di analoga agevolazione nel 2016 e/o nel 2017, ovvero l’importo del contributo al netto dello sconto già fruito in precedenza, del quale sarà data separata evidenza.

  

Il credito d’imposta maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 (codice “6865”), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

  

Il provvedimento di ieri, inoltre, aggiorna l’elenco degli istituti musicali riconosciuti ai fini dell’agevolazione.

 

 

 

SPESE BADANTI DOPPIAMENTE AGEVOLATE

 

Le spese sostenute per le cosiddette badanti beneficiano di una doppia agevolazione sotto il profilo fiscale. Infatti, tali oneri sono rilevanti: sia come costo deducibile dal reddito complessivo e sia come onere detraibile dall’Irpef.

  

Le due forme di risparmio fiscale sono cumulabili per espressa indicazione di legge, anche se non con riferimento alla medesima quota parte di spesa. Si analizzano qui di seguito le relative discipline normative.

  

Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef i contributi previdenziali obbligatori – per la sola quota rimasta effettivamente a carico – versati per gli addetti all’assistenza personale o familiare.

  

L’importo massimo di contributi versati sui quali è riconosciuta l’agevolazione è pari a euro 1.549,37. La deduzione compete solo al titolare del contratto di lavoro.

  

L’articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Tuir stabilisce che per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria o di uno o più familiari anche se non fiscalmente a carico, spetta la detrazione nella misura del 19% calcolata su un ammontare massimo di euro 2.100 (tale limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza):

  • nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Si noti che nel limite di reddito di euro 40.000 deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

 

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività: assumere alimenti; espletare le funzioni fisiologiche e dell’igiene personale; deambulare; indossare indumenti.

  

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da apposita certificazione medica.

  

Infine, la detrazione spetta: anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo; al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 

 

 

 

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