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CIRCOLARE 24 GIUGNO 2017

IPER AMMORTAMENTI PROROGATI SINO AL 31.07.2018

In base alle modifiche introdotte dal DL 91/2017, possono beneficiare dell’iper-ammortamento gli investimenti effettuati entro il 31 luglio 2018 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2017), ferme restando le particolari condizioni previste per l’estensione dell’agevolazione.

In particolare, per beneficiare della maggiorazione anche con riferimento agli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-31 luglio 2018, entro il 31 dicembre 2017 devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni: il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore; deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.


 

 

PER GLI INCAPIENTI CESSIONE DEL BONUS IRPEF/IRES PER LE SPESE FINO AL 2021

La cessione del credito, corrispondente alla detrazione del 65% spettante per le spese relative agli interventi di risparmio energetico può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell’IRPEF. Si tratta dei contribuenti che ricadono nella c.d. “no tax area”, cioè i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologie reddituali. Tali contribuenti, infatti, non potrebbero fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, tali condizioni devono sussistere nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. In luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito:

-          ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,

-          ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.


 

 

LOCAZIONI BREVI: IL QUADRO DELLE NOVITA’

Giovedì scorso il Senato ha approvato definitivamente la legge di conversione del D.L. 50/2017 (cosiddetta “manovrina“), confermando così definitivamente le novità introdotte in materia di locazioni brevi ed introducendo anche alcune novità.

Viene innanzitutto confermato l’obbligo, per i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare, di operare la ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, nel caso in cui intervengono nel pagamento dei canoni stessi. La ritenuta dovrà essere considerata a titolo di acconto o di imposta a seconda che il soggetto percettore decida di optare o meno per la cedolare secca.

La Camera dei Deputati, nel recepire le indicazioni della Commissione bilancio, in sede di conversione ha tuttavia modificato il comma 5 dell’articolo 4, prevedendo espressamente che gli obblighi si estendono anche ai soggetti che gestiscono i portali telematici, “mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Sempre in sede parlamentare è stato poi introdotto il comma 3-bis, il quale prevede che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o, comunque, interviene nel pagamento, è responsabile del versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli altri adempimenti previsti non soltanto dalla legge, ma anche dai regolamenti comunali.

Un’altra modifica di rilievo attiene infine all’ambito di applicazione della norma. Come noto, la nuova disposizione trova applicazione con esclusivo riferimento ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.


 

 

IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE SOSTITUISCE I VOUCHER

L’art. 54-bis del DL 50/2017,  reintroduce la possibilità di acquistare prestazioni di lavoro occasionale da parte di soggetti privati da un lato, e professionisti e micro imprese dall’altro. Va infatti precisato che mentre i primi fruiscono di prestazioni occasionali tramite l’acquisto del c.d. “Libretto Famiglia”  per gli altri soggetti viene introdotto il contratto di prestazione occasionale.

Fermi restando i limiti quantitativi individuati dalla normativa in esame, quest’ultimo può essere attivato, previa registrazione dell’utilizzatore nell’apposita piattaforma informatica INPS, da soggetti che:

-          abbiano, alle proprie dipendenze, non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

-          non operino nel settore dell’edilizia;

-          non acquisiscano la prestazione nell’ambito di un appalto di opere o servizi;

-     non siano imprese agricole. Queste ultime possono, tuttavia, servirsi di lavoro occasionale qualora l’attività lavorativa sia resa da pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del reddito che non siano stati iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il limite dimensionale può tuttavia essere derogato qualora l’utilizzatore sia la P.A. Il comma 7 dispone infatti che le amministrazioni pubbliche possano far ricorso a prestazioni occasionali esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (ad esempio lavori di emergenza legati a calamità naturali, organizzazione di manifestazioni sociali, ecc.).

Con la registrazione nella piattaforma informatica INPS, l’utilizzatore versa le somme destinate a compensare le prestazioni che intende acquisire. Secondo quanto disposto dal comma 16, la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro – ad eccezione del settore agricolo – e sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33% del compenso, nonché il premio INAIL, nella misura del 3,5%. Anche in questo caso, i compensi sono esenti da imposizione fiscale, risultano irrilevanti ai fini dello status di disoccupato e sono, infine, computabili ai fini del calcolo del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Come avviene per il “Libretto Famiglia”, anche nell’ambito del contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore è obbligato a comunicare lo svolgimento della prestazione occasionale.

Obbligo di comunicare lo svolgimento della prestazione

In particolare, dovrà trasmettere, tramite la piattaforma informatica INPS o Contact Center e almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una dichiarazione che contenga: i dati anagrafici e identificativi del prestatore, che sarà avvisato con SMS o messaggio di posta elettronica dell’avvenuta comunicazione; il luogo e l’oggetto della prestazione; il compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro per prestazioni non superiori a 4 ore continuative nell’arco della giornata; l’ora di inizio e di fine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Inoltre, laddove la prestazione lavorativa preventivamente comunicata non dovesse avere luogo, l’utilizzatore potrà revocare la comunicazione trasmessa all’INPS entro i 3 giorni successivi al giorno indicato per lo svolgimento.

In mancanza, l’INPS procederà comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e assicurativi.

Sul punto, vale la pena ricordare che, nel corso di un anno civile, le prestazioni in esame non possono dar luogo: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi complessivi di importo superiore a 5.000 euro; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi complessivi superiori a 5.000 euro; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi maggiori di 2.500 euro.


 

 

VITO, ALLOGGIO E FORMAZIONE: A REGIME LE NUOVE REGOLE PER I PROFESSIONISTI

Con la L. 81/2017 sono state apportate modifiche alla detraibilità delle spese di vito, alloggio e formazione per i professionisti. Tali modifiche devono essere accolte con favore poiché, da un lato, allargano il perimetro di deducibilità e, dall’altro, riducono gli adempimenti. Per espressa disposizione normativa, le novelle hanno effetto a decorrere dal 2017.

Si prevede che per le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, se sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate da questo in modo analitico in capo al committente, non trovano più applicazione i limiti deducibilità ordinariamente applicabili del 75% e, comunque, del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Altra novità riguarda le spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista per l’esecuzione di un incarico. In pratica, le regole applicabili nel 2016 alle sole spese di vitto e alloggio vengono estese dal 2017 a tutte le tipologie di spesa e non solo alle spese di viaggio come previsto dal decreto fiscale (D.L. 193/2016). Pertanto, qualsiasi spesa pagata direttamente dal committente non costituisce compenso in natura per il professionista e, quindi:

-          non deve essere indicata nella fattura emessa dal professionista a fronte del servizio prestato;

-          non costituisce un costo deducibile dal reddito di lavoro autonomo del professionista.

Per il committente, la deducibilità del costo sostenuto non è più subordinata alla ricezione della parcella del professionista ma dipende dalle regole ordinariamente applicabili alla rispettiva categoria reddituale di “appartenenza”.

Infine, cambia anche il trattamento delle spese di formazione sostenute dal professionista. Nello specifico, la nuova formulazione della norma prevede che le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo, entro il limite annuo di 10.000 euro.

Trattasi di un cambiamento non di poco conto, poiché si ricorda come la disciplina in vigore fino allo scorso anno fosse tutt’altro che benevola; difatti, la deducibilità delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, era limitata al 50% del loro ammontare.


 

 

VINCOLI PIU’ SEVERI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Con la conversio del DL 24 aprile 2017 n. 50 si ha la piena operatività ai più severi vincoli in materia di compensazioni di crediti fiscali, nonché alle nuove modalità con cui le stesse potranno essere effettuate dai titolari di partita IVA.

Sotto il primo aspetto, è stata ridotta, da 15.000 a 5.000 euro, la soglia annua rilevante ai fini dell’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c., della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).

La suddetta riduzione a 5.000 euro opera in relazione all’utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per l’IRAP e per le ritenute alla fonte.

In ambito IVA, le limitazioni sopra esposte trovano applicazione con riferimento alle compensazioni orizzontali non solo del credito IVA annuale, ma anche dei crediti infrannuali derivanti dalle istanze periodiche: si riscontra quindi un regime omogeneo per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti tanto dalla dichiarazione annuale che dai modelli TR.

Ancora, il DL ha istituito l’obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) i modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, all’IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.


 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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