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CIRCOLARE 22 MAGGIO 2017


CEDOLARE SECCA: NOVITA’ PER GLI AFFITTI A BREVE TERMINE

 

L’art. 4 del DL 50/2017 ha introdotto una disposizione che certamente farà discutere gli operatori immobiliari e non solo. Infatti, con questa norma viene disciplinata la tassazione delle locazioni ad uso abitativo e turistico di breve durata, disponendo, in particolare, alcuni obblighi (di comunicazione e di ritenuta in qualità di sostituto di imposta) in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line.

La nuova regola si applicherà alle cosiddette “locazioni brevi” stipulate a partire dal 1° giugno 2017.

Con tale definizione, secondo la nuova norma, si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, comprendendo anche quelli che prevedono prestazioni di servizi aggiuntive, quali la fornitura della biancheria e la pulizia dei locali. I contratti devono essere stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, sia direttamente che tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line.

Al fine di contrastare l’evasione, viene previsto che i mediatori immobiliari (compresi quelli che esercitino “attraverso gestione di portali on-line”) comunichino all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle locazioni brevi stipulate per il loro tramite. L’omessa o inesatta comunicazione sconterà una sanzione da 250 a 2.000 euro.

Inoltre, gli stessi soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, nel momento in cui incasseranno canoni o corrispettivi relativi a locazioni brevi dovranno operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni, provvedendo al loro versamento e alla certificazione in capo al locatore.

In caso di opzione per la cedolare secca, si presume che il percettore del reddito dovrà in ogni caso indicare il canone nella propria dichiarazione senza pagare più alcuna imposta, viceversa la ritenuta operata varrà a titolo di acconto sulle imposte determinate in maniera ordinaria, ove l’opzione per il regime sostitutivo non sia stata espressa.


 

DAL 22.06.2017 MODIFICA DELLO STATUTO ON-LINE PER LE START-UP S.R.L.

 

È stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico il DM 4 maggio 2017, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la predisposizione degli atti modificativi di atti costitutivi e statuti delle start up innovative costituite in forma di S.r.l.

Tale procedura semplificata consente la redazione dell’atto costitutivo e delle successive modificazioni di start up innovative per atto sottoscritto con le modalità previste dagli artt. 24 e 25 del CAD (di cui al DLgs. 82/2005, recante il Codice dell’amministrazione digitale) e, cioè, rispettivamente, con firma digitale non autenticata dalle parti e con firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale.

Dal punto di vista operativo, secondo quanto stabilito ancora dall’art. 4, comma 10-bis, del DL 3/2015, l’atto costitutivo e le successive modifiche devono essere redatti secondo modelli standard informatici.

 


ELEVATA A 50.000 EURO LA SOGLIA PER IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

 

Il decreto legge 50/2017 ha elevato da 20.000 euro a 50.000 euro il limite entro cui le liti devono essere soggette a reclamo/mediazione. Tale novità, comunque, non ha effetto immediato, operando per gli atti notificati dal prossimo 1° gennaio 2018.

Quindi, se il valore della lite, inteso come maggiore imposta richiesta, al netto di sanzioni e interessi, o come sanzione irrogata (per gli atti di contestazione di sole sanzioni), non supera i 50.000 euro, opera la procedura di reclamo/mediazione, e ciò vale per tutti gli enti impositori, inclusi gli agenti della riscossione.

Sul versante procedurale, entro il termine per l’impugnazione, quindi entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto (salva la sospensione feriale dei termini o la sospensione di novanta giorni da accertamento con adesione), il contribuente deve notificare il ricorso all’ente impositore, secondo le forme tradizionali (spedizione postale a/r in plico senza busta o consegna diretta).

Dopo, anziché costituirsi in giudizio entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, occorre attendere novanta giorni, entro i quali la mediazione può essere stipulata (la pretesa può essere oggetto di negoziazione, e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo) oppure il reclamo (in sostanza il ricorso) può essere accolto, in tutto o in parte.

 


DETRAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI: ULTIME NOVITA’ DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Nella recente circolare 8/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi e interessanti chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

In particolare in tema di detrazioni per l’edilizia, il risparmio energetico e il bonus arredi sono state affrontate alcune questioni comuni, quali la possibilità di beneficiare delle relative detrazioni:

-          anche in presenza di un bonifico che non permetta la corretta applicazione della ritenuta prevista dal D.L. 78/2010;

-          per i conviventi di fatto per le spese sostenute su un immobile del quale non si dispone di un titolo di possesso qualificato. 


 

SUPERAMMORTAMENTO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI

 

Gli impianti fotovoltaici ed eolici possono beneficiare delsuper ammortamento solo sulle componenti impiantistiche. L’agevolazione è esclusa, invece, per la componente immobiliare (ad esempio i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni), nonché per le torri di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento nella misura del 9%.

Questo è quanto chiarito dalla circolare AdE 4/E/2017 in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche.

Si ricorda che la norma sul super ammortamento consente di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40%, escludendo dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.

 


DETRAZIONE DEL 65% PER LE SPESE RELATIVE ALLA DOMOTICA

 

Nella dichiarazione delle persone fisiche da presentare quest’anno debuttano le spese sostenute per la domotica.

La detrazione d’imposta è pari al:

-          55%, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;

-          65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017.

Nella dichiarazione delle persone fisiche da presentare quest’anno debuttano le spese sostenute per la domotica.
Nello specifico, si ricorda, la L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), al comma 88 dell’art. 1, ha esteso l’applicazione delle detrazioni previste per gli interventi volti alla riqualificazione degli edifici, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

Tali dispositivi devono:

-          mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

-          mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

-          consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

 


 

NUOVE TUTELE PER GLI AUTONOMI

 

 Tra le novità introdotte dal Jobs Act degli autonomi, vi sono alcuni interventi che concernono la tutela contrattuale dei lavoratori autonomi:

  1. la previsione che il creditore  lavoratore autonomo ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto (a meno che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile) e tali interessi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
  2. le parti non possono pattuire termini di pagamento superiori ai 60 giorni;
  3. abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta;
  4. la legge estende ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina del divieto di abuso di posizione dominante, ex L. 192/98.Secondo tale disciplina, il patto attraverso il quale si concreti l’abuso è nullo e il giudice ordinario è competente per le relative azioni (di nullità, inibitorie e per il risarcimento dei danni). Si ricorda che, secondo la norma, lo “stato di dipendenza economica” è costituito dalla situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nel rapporto contrattuale, un “eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”;
  5. in riferimento all’attività inventiva, la legge prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi a invenzioni realizzate nell’esecuzione del rapporto di lavoro spettano al lavoratore autonomo, secondo le diposizioni di cui alla L. 633/41, sulla protezione del diritto d’autore, e del DLgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale), salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata. Pertanto, diversamente da quanto accade per il lavoratore dipendente, i cui diritti di utilizzazione economica in oggetto spettano al datore di lavoro (sempre che gli apporti originali e le invenzioni siano state fatte nell’esecuzione del contratto di lavoro), la legge riconosce e attribuisce tali diritti al lavoratore autonomo;
  6. l’estensione delle tutele di maternità e di malattia a favore degli iscritti alla Gestione separata, anche mediante la previsione di un aumento della predetta aliquota aggiuntiva, possibilmente non superiore allo 0,5%.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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