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L’anagrafe tributaria ed il monito di Bob Dylan

C' è una signora che si aggira confusa, senza più una relazione stabile e privata di ogni segreto: non è la protagonista di "Like A Rolling Stone", il capolavoro di Bob Dylan che compie 50 anni nei prossimi giorni, ma semplicemente di R.B., cittadina italiana, di cui si è occupata una sentenza del 2014 del Consiglio di Stato. È successo che la signora si è separata dal coniuge, e questo ha dato vita a una causa civile per la determinazione degli assegni per il mantenimento dei figli. La parte economicamente più forte della coppia era la moglie, per cui il marito ha richiesto all'amministrazione finanziaria di fornirgli tutte le informazioni relative alla posizione patrimoniale e finanziaria della signora che potevano essere di suo interesse.

 

Per dimostrare una maggiore capacità reddituale rispetto a quanto prospettato nella causa, il marito ha quindi chiesto di avere copia delle dichiarazioni dei redditi, dei contratti di locazione di immobili e, soprattutto, delle informazioni trasmesse all'Anagrafe tributaria dagli operatori finanziari. Ecco perché la vicenda è diventata di (grande) interesse generale. Come si ricorderà, negli ultimi anni c'è stato un grande dibattito, corredato anche dall'intervento del Garante della Privacy, proprio su quest'ultimo aspetto, e cioè sulle informazioni personali che gli operatori finanziari inviano all'Anagrafe tributaria. Una volta superato questo scoglio, e garantito che i dati non fossero leggibili da nessun altro soggetto, si è arrivati al varo dei recenti decreti che regolano le comunicazioni dei dati annuali. Ora interviene la sentenza del Consiglio di stato, che sancisce due principi di fondo:
1. la tutela della privacy è superabile dall'esigenza di difendere un interesse giuridicamente rilevante (nel caso, si tratta dell'interesse economico e della serenità dell'assetto familiare);
2. le disposizioni sui dati finanziari non prevedono affatto che queste informazioni possano essere utilizzate solo dell'amministrazione finanziaria.
Via libera, dunque, all'utilizzabilità delle informazioni da parte del marito. Anche se con una limitazione, oggi inevitabile perché figlia di norme comunque vecchie che non tengono conto dell'evoluzione tecnologica: la consultazione delle informazioni a disposizione dell'Anagrafe tributaria sarà consentita «nella sola forma della visione», senza quindi che possano essere rilasciate copie dei documenti all'interessato. Al di là dei modi di accesso a questi, comunque, quello che conta è la sostanza della sentenza, che fa capire chiaramente che l'archivio che l'amministrazione finanziaria sta costruendo anno dopo anno sarà una fonte a cui potranno attingere diversi soggetti. Di certo, non solo l'amministrazione stessa per finalità di controllo.
La preoccupazione di tutti, all'inizio, era solo quella di un impiego indiscriminato di queste informazioni per accertamenti fiscali automatici; ora è bene iniziare a riflettere anche sulle conseguenze in tutti gli altri campi legali. Sullo sfondo, Bob Dylan grida alla signora «sei invisibile ormai, non hai segreti da nascondere», mentre la sua voce, non meno enigmatica del suo testo, accompagna l'ex marito davanti ai computer dell'agenzia delle Entrate.

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